Il caso
Due dirigenti sanitarie hanno agito in giudizio per ottenere le differenze retributive derivanti dalla parziale erogazione della parte variabile dell’indennità di posizione. La controversia trae origine dall’applicazione del CCNL Area Sanità 2016-2018, che aveva previsto un incremento della quota fissa dell’indennità finanziato mediante la riduzione della quota variabile. L’ente sanitario coinvolto — l’Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori “Fondazione G. Pascale” (IRCCS oncologico) — aveva operato tagli sulla quota variabile, arrivando di fatto ad azzerarla, giustificando la propria condotta con l’aumento del numero complessivo di incarichi dirigenziali e la conseguente carenza di fondi.
Il percorso processuale
Il Tribunale di Napoli aveva inizialmente dato torto alle lavoratrici, ma la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto l’appello delle dirigenti, condannando l’IRCCS al pagamento in loro favore delle somme di € 3.340,75 ed € 3.529,75, oltre interessi e spese, a titolo di differenze retributive. L’Istituto ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; anche il Pubblico Ministero aveva chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso dell’ente, confermando la sentenza d’appello e ribadendo l’illegittimità della condotta aziendale.
Il principio di diritto
Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’art. 91, comma 5, del CCNL Area Sanità 2016-2018, qualificato come norma di copertura finanziaria finalizzata unicamente a ribilanciare il peso delle due componenti (fissa e variabile) dell’indennità di posizione, e non a ridurre il trattamento complessivo.
La clausola di salvaguardia contenuta nel secondo periodo del comma 5 impone infatti di mantenere fermo il valore individuale complessivo dell’indennità in essere. Tale clausola costituisce un limite invalicabile per le amministrazioni: essa garantisce al dirigente che il nuovo assetto retributivo non si traduca in alcuna diminuzione del trattamento economico totale.
La Corte ha inoltre affermato che:
- l’ente deve attingere, con un preciso ordine di priorità, dalle risorse del Fondo ex art. 94 per garantire il trattamento economico complessivo;
- l’incremento del numero di incarichi dirigenziali costituisce una legittima scelta organizzativa solo se sostenibile finanziariamente con le risorse disponibili;
- la carenza di fondi derivante da una sovrappopolazione dirigenziale non può in alcun modo giustificare il mancato rispetto dei livelli retributivi minimi garantiti dal CCNL.
In sostanza, la sostenibilità finanziaria deve precedere l’istituzione di nuovi ruoli, e non viceversa. Non rilevano dunque né le scelte organizzative dell’ente né eventuali accordi decentrati di segno peggiorativo.
L’esito
Ricorso rigettato, con condanna dell’ente ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000 per compensi, oltre esborsi (€ 200), spese forfettarie al 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato (c.d. doppio contributo).
Alert operativo
Le direzioni amministrative, nel recepire i nuovi CCNL, devono assicurare che il ribilanciamento tra quota fissa e quota variabile avvenga sempre a invarianza finanziaria per il singolo dirigente. Ogni atto aziendale che riduca il quantum complessivo della retribuzione di posizione è nullo per violazione della clausola di salvaguardia contrattuale. Prima di procedere a nuove assegnazioni di incarichi dirigenziali o a riorganizzazioni della pianta organica, le strutture sanitarie devono compiere una preventiva analisi di capienza del Fondo ex art. 94. L’aumento delle posizioni non può mai essere finanziato erodendo illegittimamente le quote variabili protette dei dirigenti già in servizio.








