Polizza Catastrofali

Obbligo di copertura ai sensi del DM 30 gennaio 2025, n. 18

Tutti gli Studi Medici iscritti al Registro delle Imprese sono tenuti per legge a dotarsi di una copertura assicurativa contro i rischi derivanti da eventi catastrofali naturali, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Ministeriale n. 18 del 30 gennaio 2025.

Questa misura si inserisce all’interno del piano nazionale di prevenzione e resilienza, con l’obiettivo di tutelare le realtà imprenditoriali – incluse le strutture sanitarie – dagli impatti economici e operativi causati da calamità naturali sempre più frequenti.

AssiDoctor propone una soluzione assicurativa conforme alla normativa, pensata su misura per le esigenze specifiche dei professionisti del settore medico.

Cosa prevede il DECRETO ?

Il Decreto Ministeriale n. 18 del 2025 ha introdotto l’obbligo assicurativo contro gli eventi catastrofali per tutte le imprese operanti in Italia, inclusi studi medici, ambulatori, poliambulatori e strutture sanitarie private.

L’obiettivo è chiaro: garantire continuità operativa anche in caso di calamità naturali e tutelare il patrimonio aziendale, oltre che i servizi offerti ai pazienti.

Con il Decreto Ministeriale del 30 Gennaio 2025, quindi lo Studio Medico in qualità di impresa iscritta al Registro delle Imprese ha l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa a garanzia degli eventi catastrofali naturali.

Quali sono i rischi CATASTROFALI ?

La copertura è obbligatoria e comprende i principali eventi catastrofici naturali, quali:

  • Terremoti (sismi): movimenti improvvisi e violenti della crosta terrestre causati da fenomeni naturali.
  • Alluvioni, inondazioni, esondazioni: fuoriuscite d’acqua da corsi o bacini dovute a eventi atmosferici.
  • Frane: movimenti rapidi di roccia, detriti o terreno provocati dalla forza di gravità lungo pendii o rilievi.

Quali sono i BENI da ASSICURARE ?

La copertura assicurativa deve riguardare tutti i beni materiali strumentali all’attività sanitaria, in particolare:

  • Fabbricati e locali adibiti all’attività medica (sede operativa)
  • Impianti, apparecchiature e strumentazioni mediche, spesso costosi e fondamentali per l’erogazione dei servizi

Nota: anche se lo Studio Medico non è proprietario dell’immobile (es. affitto, leasing, comodato), l’obbligo assicurativo rimane in carico allo studio se il proprietario non ha attivato la polizza o non è soggetto all’obbligo (es. persona fisica, ente pubblico, ecc.).

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    Domande Frequenti sulla Polizza Catastrofali

    • Come noto, la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligatorietà dell’assicurazione per le calamità naturali ed eventi catastrofali per «Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile», escluse le Aziende Agricole.

      Il DM 30 gennaio 2025, n. 18 non ha espressamente chiarito se l’obbligo riguardi o meno anche i piccoli imprenditori. La Relazione Illustrativa del DM, precisa però che: “In particolare, sono individuate le imprese sottoposte all’obbligo di assicurazione per rischi catastrofali, per tali intendendosi tutte le imprese per cui è normativamente prevista l’iscrizione nel Registro delle Imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il Codice civile, le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa”.

    • La questione ha trovato positiva conferma a livello di norma primaria alla luce dell’articolo 1-bis del d.l. 155/2024 convertito in legge 189/2024 (Disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze) che dispone: “l’oggetto della copertura assicurativa di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni”.

      L’art. 1, comma 1, lett b) del DM 30 gennaio 2025, n. 18 a sua volta precisa che per “immobilizzazioni” si intendono “le immobilizzazioni di cui all’articolo2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa […]”.

      Infine il testo della Relazione Illustrativa del DM nel richiamare il citato art. 1-bis rappresenta che tale disposizione ha chiarito che” […] la copertura assicurativa comprende anche le fattispecie, come ad esempio l’affitto d’azienda e l’usufrutto d’azienda, nelle quali i beni appartengono a soggetti diversi dall’imprenditore.

      Quindi, se i beni che rientrano nell’obbligo di legge, utilizzati dall’azienda, non sono di proprietà della stessa e non sono già coperti da altra copertura assicurativa da parte del proprietario conforme all’obbligo di legge, l’obbligo ricade sull’azienda che li utilizza per la sua attività (es fabbricato in affitto, macchinari in leasing).

    • Per le Imprese, in caso di inadempimento dell’obbligo di assicurazione si terrà conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
    • Si devono assicurare solo gli Enti del Terzo Settore che sono iscritti nel Registro delle Imprese (e di conseguenza del Registro unico del Terzo Settore come Imprese Sociali).
    • La legge prevede l’obbligo per le imprese con sede legale in Italia tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice civile e l’obbligo riguarda i beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile; pertanto, l’obbligo sembra scattare solo se titolare è un’impresa e il fabbricato rientra nei canoni previsti dalla legge.
    • L’obbligo riguarda solamente i beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile; qualora, come di norma, non siano previste in quste voci, non sono soggetti all’obbligo. E’ comunque sempre consigliabile assicurare contro le Calamità naturali anche le abitazioni.
    • L’obbligo riguarda solo le Imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice civile, per cui Enti Religiosi ed Enti Pubblici Territoriali non dovrebbero essere oggetto di obbligo. Le Imprese Pubbliche sono invece equiparate a quelle private e quindi se iscritte al Registro delle imprese sono soggette all’obbligo.

      E’ importante comunque verificare se l’Ente Ecclesiastico esercita delle attività, o ha “attivato” la separazione del “ramo” d’azienda che, pur rimanendo sempre caratterizzata dal fine di religione o di culto, ha comportato l’iscrizione al REGISTRO DELLE IMPRESE (es: scuole – case di riposo – attività di bar/ristorazione, cinema, ecc).

    • Si ritiene che i veicoli iscritti al Pra non rientrino nel campo di applicazione della norma. Gli automezzi dovrebbero rientrare alla voce B II 4) “Altri beni”, non da assicurare obbligatoriamente secondo la norma primaria.
    • Si
    • Per assolvere agli obblighi di legge il criterio di valorizzazione dei beni è il “valore a nuovo”, “valore intero”. SOLO la partita «Terreni» è prestata a «primo rischio assoluto», fino ad una somma forfettaria (rimborso spese per ripristinare il terreno come ante sinistro).
    • Gli eventi coperti sono Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Frane, così come descritti nei contratti
    • In generale, le Merci non rientrano tra i beni soggetti all’obbligo di assicurazione, anche se è opportuno assicurarle comunque.
    • La garanzia “Allagamento e bomba d’acqua” è da considerarsi una copertura accessoria che non rientra nel perimetro di legge. Ai fini di una maggiore chiarezza e trasparenza, è prevista una specifica dichiarativa in polizza al fine di rendere il Contrante ulteriormente consapevole dell’acquisto o mancato acquisto della garanzia.
    • La legge prevede che devono essere assicurate le immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile e quindi Fabbricati, Terreni, Impianti e Macchinario, Attrezzature industriali e Commerciali. I veicoli non iscritti al PRA fanno generalmente parte della Partita “Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzature”.
    • Il comma 111 della legge di Bilancio dice che l’obbligo non si applica alle Imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile, che definisce l’imprenditore agricolo come chi esercita le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per attività connesse si intendono (3.o comma) le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Ciò premesso, in caso di dubbi, deve essere l’Impresa a indicare se soggetta o meno alle disposizioni dell’art. 2135 del codice civile.
    • L’obbligo riguarda l’impresa e non il condominio, ma vanno verificati nel caso specifico la proprietà dell’immobile e dei beni da assicurare e il requisito soggettivo (Impresa tenuta all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile).
    • L’obbligo riguarda le Impresa tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, va quindi verificato con il Cliente questo requisito.
    • Il testo della Relazione Illustrativa del DM prevede gli eventi Mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina tra gli eventi catastrofali esclusi dalla garanzia alluvione, inondazione ed esondazione.
    • In base al comma 2 dell’art.1 “Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”, pertanto nel caso siano presenti degli abusi non potrà essere prestata la copertura.
    • ll decreto attuativo definisce gli impianti e macchinari come “tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato”, che pertanto vanno assicurate.