Polizza Studio Medico

Una copertura su misura per il tuo studio medico

Ogni struttura sanitaria ha esigenze uniche. Per questo AssiDoctor non è una polizza “standard”, ma un sistema modulare che si adatta perfettamente a:

  • Studi medici singoli o associati
  • Ambulatori specialistici
  • Centri diagnostici e poliambulatori
  • Studi dentistici o fisioterapici

Dal 2024 è inoltre obbligatorio, per legge, dotarsi di una polizza assicurativa contro eventi catastrofali naturali. Scopri entrambe le soluzioni:

Cosa copre la polizza AssiDoctor?

Incendio, Furto e Danni ai Locali

Il tuo ambiente di lavoro è prezioso. Noi lo proteggiamo da:
✔ Incendi, esplosioni e fenomeni elettrici
✔ Danni d’acqua e guasti agli impianti
✔ Rottura di vetri, vetrine, insegne
✔ Furti e atti vandalici
La copertura può estendersi anche ai locali presi in affitto, proteggendo eventuali migliorie apportate (impianti, arredamenti fissi, attrezzature integrate).

Danni a Strumentazione e Apparecchiature Mediche

Protezione per i tuoi dispositivi tecnologici e strumentazioni sanitarie (es. ecografi, laser, radiografi, monitor, defibrillatori, apparecchiature di laboratorio ecc.) fondamentali per la tua attività.
✔ Incendi e esplosioni
✔ Sbalzi di corrente e danni elettrici
✔ Guasti accidentali e malfunzionamenti
✔ Furti, vandalismi e danni da eventi improvvisi
In caso di sinistro, garantiamo tempi rapidi per la valutazione e il rimborso o la sostituzione delle apparecchiature, per ridurre al minimo i tempi di fermo operativo.

Responsabilità Civile dello Studio Medico (RC Studio)

Copertura indispensabile per tutelarti da eventuali danni involontari causati a terzi (pazienti, visitatori, fornitori) nei locali dello studio.
✔ Infortuni da scivolamento
✔ Danni a oggetti personali di terzi
✔ Malfunzionamento di impianti o attrezzature
È una tutela indispensabile per affrontare con serenità qualsiasi imprevisto che possa coinvolgere chi frequenta lo studio, anche solo occasionalmente.

Tutela Legale e Spese di Difesa

Nel mondo medico, le controversie sono all’ordine del giorno. Ti offriamo una polizza specifica ed un supporto legale concreto.
✔ Contenziosi con pazienti o collaboratori
✔ Problematiche contrattuali con fornitori
✔ Copertura di parcelle legali e perizie
Sono incluse: assistenza legale, parcelle di avvocati, consulenze tecniche di parte e costi processuali. Un supporto concreto per affrontare ogni situazione con chiarezza e sicurezza.

Una copertura su misura, progettata per i professionisti della salute
Ogni Studio Medico è diverso per dimensioni, strumenti utilizzati, tipo di prestazioni offerte e personale impiegato. Per questo offriamo soluzioni assicurative flessibili e modulabili, costruite intorno alle reali necessità della tua attività. Potrai selezionare solo le garanzie che ti servono, mantenendo il pieno controllo dei costi e massimizzando la protezione.

Perché scegliere AssiDoctor?

✅ Soluzione personalizzata per il tuo studio
✅ Esperienza verticale nel settore sanitario
✅ Assistenza continua e gestione sinistri rapida
✅ Protezione completa e su misura

Polizza Eventi Catastrofali Naturali – Obbligatoria dal 2024

A partire dal 1° gennaio 2024, la Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, art. 1 commi 101-111) ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese di stipulare una polizza assicurativa contro eventi catastrofali naturali.

Chi è obbligato

  • Tutte le imprese con sede legale in Italia iscritte al Registro delle Imprese
  • Imprese estere con stabile organizzazione in Italia
  • Studi professionali e microimprese (es. studi medici, tecnici, dentistici, ecc.)
  • Escluse le imprese agricole

Rischi coperti obbligatoriamente

  • Sisma (terremoto)
  • Alluvione, inondazione, esondazione (straripamento corsi d’acqua)
  • Frana
  • Bombe d’acqua e allagamenti non sono inclusi tra i rischi obbligatori, ma possono essere coperti con garanzie opzionali.

Beni da assicurare

  • Fabbricati adibiti all’attività
  • Impianti, macchinari e attrezzature
  • Terreni di proprietà

Nota: Se l’imprenditore o il professionista non è proprietario del bene, ha comunque l’obbligo di stipulare la copertura se il proprietario non l’ha già attivata.

Condizioni minime previste dalla legge

  • Scoperto massimo consentito: 15%
  • Limiti di indennizzo:
    • Fino a 1 milione €: copertura sull’intero valore assicurato
    • Oltre 1 milione €: condizioni negoziabili tra le parti

Obbiettivo della norma

Ridurre il divario di protezione assicurativa: in Italia solo il 5-6% delle microimprese era assicurato contro eventi sismici o alluvionali prima della legge. L’Italia è tra i Paesi europei più esposti al rischio climatico e alle catastrofi naturali, con danni medi annui che sono passati da 4,2 miliardi € (1944–2009) a oltre 6 miliardi € (2010–2023).

Richiedi un preventivo

    Dettaglio Struttura

    GARANZIE

    R.C. Conduzione

    Sezione Incendio
    Ricorso Terzi

    Altre GARANZIE Opzionali

    Aumento Valori e documenti
    Grandine sui Fragili
    Perdita occulta di acqua
    Estensione Sovraccarico Neve

    Aumento limite per spese di ricerca
    Spese di ricerca in assenza di danno materiale
    Estensione all'uso esterno di apparecchi portatili

    Sinistri

    Relativo alle seguenti sezioni:

    Acconsento al trattamento dei dati personali *
    Autorizzo linvio di offerte commerciali *
    Acconsento la profilazione dei miei dati personali
    Per maggiori dettagli leggi la nostra Informativa Privacy

    Domande Frequenti sulla Polizza Catastrofali

    • Come noto, la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligatorietà dell’assicurazione per le calamità naturali ed eventi catastrofali per «Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile», escluse le Aziende Agricole.

      Il DM 30 gennaio 2025, n. 18 non ha espressamente chiarito se l’obbligo riguardi o meno anche i piccoli imprenditori. La Relazione Illustrativa del DM, precisa però che: “In particolare, sono individuate le imprese sottoposte all’obbligo di assicurazione per rischi catastrofali, per tali intendendosi tutte le imprese per cui è normativamente prevista l’iscrizione nel Registro delle Imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il Codice civile, le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa”.

    • La questione ha trovato positiva conferma a livello di norma primaria alla luce dell’articolo 1-bis del d.l. 155/2024 convertito in legge 189/2024 (Disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze) che dispone: “l’oggetto della copertura assicurativa di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni”.

      L’art. 1, comma 1, lett b) del DM 30 gennaio 2025, n. 18 a sua volta precisa che per “immobilizzazioni” si intendono “le immobilizzazioni di cui all’articolo2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa […]”.

      Infine il testo della Relazione Illustrativa del DM nel richiamare il citato art. 1-bis rappresenta che tale disposizione ha chiarito che” […] la copertura assicurativa comprende anche le fattispecie, come ad esempio l’affitto d’azienda e l’usufrutto d’azienda, nelle quali i beni appartengono a soggetti diversi dall’imprenditore.

      Quindi, se i beni che rientrano nell’obbligo di legge, utilizzati dall’azienda, non sono di proprietà della stessa e non sono già coperti da altra copertura assicurativa da parte del proprietario conforme all’obbligo di legge, l’obbligo ricade sull’azienda che li utilizza per la sua attività (es fabbricato in affitto, macchinari in leasing).

    • Per le Imprese, in caso di inadempimento dell’obbligo di assicurazione si terrà conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
    • Si devono assicurare solo gli Enti del Terzo Settore che sono iscritti nel Registro delle Imprese (e di conseguenza del Registro unico del Terzo Settore come Imprese Sociali).
    • La legge prevede l’obbligo per le imprese con sede legale in Italia tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice civile e l’obbligo riguarda i beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile; pertanto, l’obbligo sembra scattare solo se titolare è un’impresa e il fabbricato rientra nei canoni previsti dalla legge.
    • L’obbligo riguarda solamente i beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile; qualora, come di norma, non siano previste in quste voci, non sono soggetti all’obbligo. E’ comunque sempre consigliabile assicurare contro le Calamità naturali anche le abitazioni.
    • L’obbligo riguarda solo le Imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice civile, per cui Enti Religiosi ed Enti Pubblici Territoriali non dovrebbero essere oggetto di obbligo. Le Imprese Pubbliche sono invece equiparate a quelle private e quindi se iscritte al Registro delle imprese sono soggette all’obbligo.

      E’ importante comunque verificare se l’Ente Ecclesiastico esercita delle attività, o ha “attivato” la separazione del “ramo” d’azienda che, pur rimanendo sempre caratterizzata dal fine di religione o di culto, ha comportato l’iscrizione al REGISTRO DELLE IMPRESE (es: scuole – case di riposo – attività di bar/ristorazione, cinema, ecc).

    • Si ritiene che i veicoli iscritti al Pra non rientrino nel campo di applicazione della norma. Gli automezzi dovrebbero rientrare alla voce B II 4) “Altri beni”, non da assicurare obbligatoriamente secondo la norma primaria.
    • Si
    • Per assolvere agli obblighi di legge il criterio di valorizzazione dei beni è il “valore a nuovo”, “valore intero”. SOLO la partita «Terreni» è prestata a «primo rischio assoluto», fino ad una somma forfettaria (rimborso spese per ripristinare il terreno come ante sinistro).
    • Gli eventi coperti sono Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Frane, così come descritti nei contratti
    • In generale, le Merci non rientrano tra i beni soggetti all’obbligo di assicurazione, anche se è opportuno assicurarle comunque.
    • La garanzia “Allagamento e bomba d’acqua” è da considerarsi una copertura accessoria che non rientra nel perimetro di legge. Ai fini di una maggiore chiarezza e trasparenza, è prevista una specifica dichiarativa in polizza al fine di rendere il Contrante ulteriormente consapevole dell’acquisto o mancato acquisto della garanzia.
    • La legge prevede che devono essere assicurate le immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile e quindi Fabbricati, Terreni, Impianti e Macchinario, Attrezzature industriali e Commerciali. I veicoli non iscritti al PRA fanno generalmente parte della Partita “Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzature”.
    • Il comma 111 della legge di Bilancio dice che l’obbligo non si applica alle Imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile, che definisce l’imprenditore agricolo come chi esercita le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per attività connesse si intendono (3.o comma) le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Ciò premesso, in caso di dubbi, deve essere l’Impresa a indicare se soggetta o meno alle disposizioni dell’art. 2135 del codice civile.
    • L’obbligo riguarda l’impresa e non il condominio, ma vanno verificati nel caso specifico la proprietà dell’immobile e dei beni da assicurare e il requisito soggettivo (Impresa tenuta all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile).
    • L’obbligo riguarda le Impresa tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, va quindi verificato con il Cliente questo requisito.
    • Il testo della Relazione Illustrativa del DM prevede gli eventi Mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina tra gli eventi catastrofali esclusi dalla garanzia alluvione, inondazione ed esondazione.
    • In base al comma 2 dell’art.1 “Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”, pertanto nel caso siano presenti degli abusi non potrà essere prestata la copertura.
    • ll decreto attuativo definisce gli impianti e macchinari come “tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato”, che pertanto vanno assicurate.