Il caso
Un paziente si rivolge al proprio medico di base per la comparsa di dolori crampiformi al piede destro, irradiatisi al polpaccio. Su indicazione del curante viene eseguito, presso una struttura privata, un esame ecodoppler limitato al solo versante venoso, con esito negativo. Nonostante il persistere della sintomatologia, il paziente viene sottoposto unicamente ad accertamenti non risolutivi (RMN, elettromiografia, ecografie), senza alcun approfondimento sul versante arterioso. Solo a seguito dell’aggravamento del quadro clinico viene ricoverato in ospedale, dove gli viene diagnosticata una trombosi arteriosa diffusa con interessamento multiorgano, esitata nell’amputazione dell’arto inferiore destro fino al terzo medio della coscia.
Il danneggiato agisce in giudizio nei confronti del medico curante (per omessa prescrizione degli accertamenti arteriosi) e della struttura sanitaria (per omessa esecuzione di un ecodoppler arterioso appropriato rispetto alla sintomatologia riferita), chiedendo il risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali, comprese le spese future per protesizzazione avanzata e il danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
Il percorso processuale
Il Tribunale accerta la responsabilità paritaria (50% ciascuno) dei convenuti, liquidando le spese sostenute, le spese mediche future, il danno da perdita della capacità lavorativa e il danno non patrimoniale. La Corte d’Appello, in parziale riforma, conferma la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. e incrementa il danno non patrimoniale in via di personalizzazione, ma:
- esclude le spese future per protesizzazione, in difetto di prova della loro necessità e congruità, valorizzando la mancanza di una prescrizione di medico specialista del SSN e la possibilità di accesso alle prestazioni pubbliche;
- limita il danno da perdita della capacità lavorativa al solo periodo residuo fino all’età pensionabile, ritenendo che la capitalizzazione anticipata della base imponibile lorda già compensi il profilo previdenziale futuro;
- compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi.
La decisione della Suprema Corte
La Cassazione accoglie il secondo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il primo (relativo alle spese di lite), e cassa con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.
1. Spese future per protesizzazione: la prescrizione del SSN non è condizione del risarcimento
La Corte territoriale ha erroneamente trasposto sul piano della responsabilità civile criteri propri dell’accesso alle prestazioni pubbliche, introducendo un requisito — la prescrizione del SSN — che non costituisce condizione del diritto al risarcimento. I costi sostenuti o da sostenersi per il trattamento di patologie causalmente riconducibili all’illecito sono integralmente risarcibili anche se affrontati presso strutture private o estere, purché si tratti di prestazioni necessarie o comunque utili e la scelta risulti ragionevolmente giustificata dalle circostanze concrete. L’unico limite è quello dell’art. 1227, comma 2, c.c., la cui applicazione presuppone però che il danneggiante eccepisca e dimostri rigorosamente che il maggior costo era evitabile con l’ordinaria diligenza, trattandosi di spesa superflua perché sostituibile — senza sacrifici apprezzabili — con prestazioni equivalenti disponibili nel servizio pubblico o convenzionato. Non esiste dunque alcun obbligo del danneggiato di rivolgersi al SSN: la mera astratta possibilità di accedervi non esclude il diritto al risarcimento, potendo rilevare, al più, ai fini della quantificazione, e solo ove sia dimostrata l’effettiva equivalenza e accessibilità delle prestazioni alternative (Cass. n. 29308/2023; Cass. n. 29054/2025).
2. Il ricorso officioso alla CTU di fronte a una lacuna tecnica
Profilo ritenuto “ancor più decisivo”: la Corte d’Appello ha utilizzato l’incompletezza del quadro tecnico come ragione per escludere il danno, arrestando l’accertamento sul difetto di prova, pur avendo dato atto che i CTU stessi avevano dichiarato di non essere “in grado di valutare la congruità del preventivo depositato” né di indicare strutture alternative meno onerose. Proprio il riconoscimento della rilevanza della questione tecnica e l’insufficienza degli elementi istruttori imponevano al giudice non di negare il ristoro, ma di disporre una consulenza tecnica d’ufficio. In una fattispecie in cui la stessa sentenza affermava la protesizzabilità del danneggiato, la CTU non costituiva un surrogato dell’onere probatorio, ma uno strumento indispensabile di accertamento dell’an e del quantum.
3. Il danno futuro si accerta secondo “rilevante probabilità”, non secondo certezza
La Corte territoriale ha applicato al danno futuro un criterio probatorio modellato sul danno già verificatosi. Al contrario, la risarcibilità del danno futuro richiede la verifica della sua ragionevole prevedibilità secondo normalità causale: non basta la mera eventualità, ma è sufficiente che il pregiudizio si presenti come naturale sviluppo di fatti concretamente accertati e inequivocabilmente sintomatici della relativa probabilità (Cass. n. 31986/2025). L’amputazione dell’arto e la riconosciuta protesizzabilità costituivano elementi idonei a fondare, secondo l’id quod plerumque accidit, la rilevante probabilità di spese protesiche lungo l’arco della vita residua, comprensive di impianto, adattamento, manutenzione e rinnovo — trattandosi di pregiudizio che si produce “de die in diem” (Cass. n. 16844/2023; Cass. n. 29307/2024). Quanto agli esborsi accessori (spese di viaggio, costi correlati ai percorsi di cura), in presenza di elementi oggettivi che ne rendano fisiologico l’insorgere è ammessa la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. anche in assenza della prova minuta di ogni pagamento (Cass. n. 8442/2019).
4. Perdita della capacità lavorativa e riflessi sul trattamento pensionistico
Censurata anche la limitazione del danno patrimoniale al solo periodo lavorativo residuo. Nel vigente sistema previdenziale contributivo, la riduzione o perdita del reddito da lavoro è destinata a riflettersi anche sulla futura prestazione pensionistica, la cui misura dipende dal livello dei redditi percepiti e dei contributi versati (Cass. n. 34108/2024; Cass. n. 11320/2025). Non è più sostenibile l’assunto per cui la capitalizzazione parametrata alla sola vita lavorativa eviterebbe una sovrastima: “con la cessazione della vita lavorativa non cessano i redditi del pensionato, ma semplicemente — di norma — si riducono”. Applicando automaticamente lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, il risarcimento viene sottostimato, e non sovrastimato. La Corte territoriale ha inoltre confuso il piano della tecnica liquidatoria con quello dell’individuazione del contenuto del danno risarcibile: la capitalizzazione è tecnica di attualizzazione del danno futuro, non è idonea ad assorbire componenti autonome del pregiudizio quale la riduzione della futura pensione.
Il principio di diritto
Una corretta liquidazione impone una duplice alternativa:
- procedere alla liquidazione autonoma del cd. danno pensionistico, consistente nella presumibile percezione di una pensione minore;
- ovvero, ove tale voce non venga separatamente considerata, non applicare alcuna riduzione per scarto tra vita fisica e vita lavorativa.
Quanto alle spese sanitarie, il diritto al risarcimento è autonomo rispetto alle prestazioni assistenziali pubbliche: la sola esistenza del SSN non esclude il ristoro delle cure private o di una protesizzazione tecnicamente più avanzata, in assenza di rigorosa prova, a carico del danneggiante, della superfluità della spesa.
L’esito
Ricorso accolto quanto al secondo e terzo motivo, primo motivo assorbito, sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Disposto l’oscuramento dei dati identificativi ex art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.








